
L’esterometro: cosa succederà? A partire dal 1° luglio 2022, l’invio dei dati di queste transazioni avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Quali sono le modiche richieste?
L'esterometro è un adempimento introdotto il 1° gennaio 2019 contestualmente alla fattura elettronica. Si tratta della comunicazione relativa alle operazioni transfrontaliere, il cui scopo è quello di fornire all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica. Cosa accadrà dal 1 Luglio?
La fatturazione nel ciclo attivo
- Per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale XXXXXXX, come indicato dall’Agenzia delle Entrate: questo codice consentirà al Sistema di Intercambio (SDI) di comprendere che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente;
- Nel campo relativo all’ID Paese bisogna inserire la sigla corrispondente al Paese di residenza del committente, mentre per il CAP si utilizzerà il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, 00000;
- È importante che la trasmissione delle operazioni attive sia effettuata rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al cliente si invierà la fattura secondo le modalità concordate (pdf, mail o altra modalità).
La fatturazione del ciclo passivo
- Per le fatture ricevute da un fornitore estero, si dovrà emettere fattura elettronica utilizzano i seguenti tipi di documento:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18: integrazione per acquisti di beni intraUE
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 c.2 D.P.R. 633/72;
- I documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro degli acquisti, che in quello delle vendite, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA;
- È importante emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore;
- Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 vanno riportati per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicando i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e i propri dati nella sezione Cessionario/Committente.
Chi deve presentare l’“esterometro”
I soggetti obbligati all’invio dell’“esterometro” sono gli stessi tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti e stabiliti in Italia. Restano escluse dall’obbligo le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.
Da luglio la trasmissione allo SDI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari con ricavi o compensi sopra i 25.000 euro dal momento che, anche quest’ultimi, hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
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Le nuove sanzioni
Il legislatore ha modificato anche il regime sanzionatorio. In caso di mancata o errata trasmissione dei dati è prevista una multa di 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi o quelli corretti.